Art. 8.
(Efficacia della legge penale nel tempo).

      1. In materia di efficacia della legge penale nel tempo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) stabilire la non retroattività delle norme incriminatrici e di ogni altra disposizione penale che comporti per l'agente un trattamento più sfavorevole;

          b) stabilire che nessuno sia punito per un fatto che non sia più previsto dalla legge come reato e che, se vi è stata condanna irrevocabile, ne cessino l'esecuzione e gli effetti penali;

          c) stabilire che, se sono diverse la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le leggi successive, si applichi quella che, valutata complessivamente e in concreto, risulti più favorevole per l'agente, salvo che sia intervenuta sentenza

 

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irrevocabile; in tale ultimo caso, stabilire che, se la legge successiva prevede una pena di durata minore o di specie meno afflittiva, la pena sia corrispondentemente rideterminata;

          d) prevedere che la disciplina di cui alle lettere a), b) e c) si applichi anche in caso di successione di leggi diverse da quelle penali integratrici del precetto, da queste ultime richiamate;

          e) prevedere che la disciplina della successione di leggi penali nel tempo si applichi in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale;

          f) prevedere che la disciplina di cui alle lettere b) e c) non si applichi alle leggi espressamente dichiarate eccezionali o temporanee.